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"Inderogabilità dei minimi della Tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti"LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 340
(GU n. 144 del 03/06/1976)
Preambolo la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Articolo unico all' articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n.143, è aggiunto il comma seguente: i minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità,fissati dalla Legge 2 marzo 1949, n.143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all' articolo 5 del testo unico approvato con la citata Legge 2 marzo 1949, n.143 . La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1976 Leone Moro - Gullotti - Bonifacio visto, il guardasigilli: Bonifacio |
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