ART. 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea è straordinaria quando:
a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento;
c) nomina il liquidatore.
L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.