ART. 13 - Assemblea straordinaria

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando:

a) delibera sulle modifiche statutarie;

b) delibera sullo scioglimento;

c) nomina il liquidatore.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.