ART. 18 - Patrimonio della Federazione

ART. 18 - Patrimonio della Federazione

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a) dalle quote contributi;

b) dagli avanzi di gestione;

c) da altri proventi e somme concessi o erogati a qualsiasi titolo;

In caso di recesso o esclusione i soci non possono chiedere la divisione del patrimonio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.