La detrazione spetta ai soggetti che possiedono e detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento, detentore, o familiari del possessore/detentore entro il terzo grado), fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Circolare 24/2020. Sono agevolabili le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021:
- su edifici unifamiliari con relative pertinenze; sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari; e sulle singole unità immobiliari all'interno di edifici condominiali interessati da interventi su parti comuni, per un massimo di due unità immobiliari per beneficiario;
- sulle parti comuni di edifici condominiali (anche per un numero maggiore di due unità immobiliari; anche per imprese, professionisti e società; anche per unità immobiliari non residenziali a patto che i condomìni abbiano una superficie residenziale superiore al 50%).
La limitazione delle due unità immobiliari vale solo per gli interventi relativi all'ecobonus; per il sisambonus non vige tale limitazione.La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone soltanto la condizione che le spese siano sostenute nell'arco temporale indicato e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici.
Requisiti di accesso:
Per quanto riguarda gli interventi relativi ad ecobonus, gli immobili devono essere residenziali, con la presenza di impianto di climatizzazione invernale di tipo fisso, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, ed in generale in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento degli ambienti serviti; gli immobili devono invece ricadere in zona sismica 1, 2 o 3 per quelli di sismabonus.
Il beneficio non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).