Il Superbonus copre due tipologie di interventi: quelli relativi agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e quelli finalizzati alla messa in sicurezza e/o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus). Le due categorie di intervento sono tra loro indipendenti e le rispettive detrazioni fiscali possono essere usufruite in maniera congiunta o separata.
L'ecobonus potenziato al 110% prevede la realizzazione dei cosiddetti interventi "trainanti" e "trainati". È necessario realizzare almeno un intervento trainante per "attivare" il superbonus 110%; viceversa non è possibile usufruire della detrazione del 110%. Gli interventi trainati usufruiscono della detrazione del 110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e se, tutti insieme, contribuiscono al salto di due classi energetiche dell'edificio. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente.
INTERVENTI TRAINANTI
Di seguito ricapitoliamo gli interventi trainanti:
INTERVENTI TRAINATI
Questa tipologia di intervento gode della detrazione del 110% esclusivamente se eseguita congiuntamente a un intervento trainante. Di seguito ricapitoliamo le tipologie di interventi trainati:
Ai fini del Superbonus gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta laddove ci si trovi nella classe energetica A3. Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
Il sismabonus potenziato al 110% prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici e/ o alla riduzione del rischio sismico. Gli interventi prevedono la detrazione fiscale al 110% anche senza passaggio di classe di rischio sismico.
La realizzazione di un intervento collegato al sismabonus consentirà di "trainare" gli interventi finalizzati all'installazione dell'impianto fotovoltaico e dei rispettivi sistemi di accumulo (anche nel caso in cui non si realizzi nessuno degli interventi previsti nel punto precedente "ecobonus").
La detrazione fiscale spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, se eseguita congiuntamente ad un intervento sismabonus.
Accede all'aliquota maggiorata al 110% anche il cosiddetto sismabonus acquisti (spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche).
In tutti i casi la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
È necessaria l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio che deve essere allegata, insieme al progetto degli interventi strutturali, alla SCIA o alla richiesta di Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello competente e comunque prima dell'inizio dei lavori.