Superbonus 110% - per quali interventi

SUPERBONUS 110% - PER QUALI INTERVENTI

 

Il Superbonus copre due tipologie di interventi: quelli relativi agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e quelli finalizzati alla messa in sicurezza e/o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus). Le due categorie di intervento sono tra loro indipendenti e le rispettive detrazioni fiscali possono essere usufruite in maniera congiunta o separata.



INTERVENTI ECOBONUS

L'ecobonus potenziato al 110% prevede la realizzazione dei cosiddetti interventi "trainanti" e "trainati". È necessario realizzare almeno un intervento trainante per "attivare" il superbonus 110%; viceversa non è possibile usufruire della detrazione del 110%. Gli interventi trainati usufruiscono della detrazione del 110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e se, tutti insieme, contribuiscono al salto di due classi energetiche dell'edificio. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente.



INTERVENTI TRAINANTI


Di seguito ricapitoliamo gli interventi trainanti:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a:
    - € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari;
    - € 40.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    - € 30.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
    Occorre dimostrare il raggiungimento di specifici valori di trasmittanza termica, in relazione all'elemento di involucro interessato dall'intervento e della zona climatica in cui si trova l'edificio, oltre al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta con i seguenti massimali:
    - € 20.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    - € 15.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
  3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti, in edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno, destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo di spesa pari a € 30.000.Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3, sono indicate le tipologie di generatore che possono essere installate e le prestazioni che devono esibire. In generale si privilegiano i generatori a gas a condensazioni, le pompe di calore, i sistemi ibridi, la microcogenerazione; in alcune zone del territorio italiano, è inclusa anche l'installazione di generatori a biomassa e/o l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti. L'intervento è sempre soggetto al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.


INTERVENTI TRAINATI

Questa tipologia di intervento gode della detrazione del 110% esclusivamente se eseguita congiuntamente a un intervento trainante. Di seguito ricapitoliamo le tipologie di interventi trainati:

  1. Interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del decreto
    legge n. 63/2013 (il cd. "ecobonus" ordinario);
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici, di eventuali sistemi di accumulo integrati
    negli impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Ai fini del Superbonus gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta laddove ci si trovi nella classe energetica A3. Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.



 
 
INTERVENTI SISMABONUS

Il sismabonus potenziato al 110% prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici e/ o alla riduzione del rischio sismico. Gli interventi prevedono la detrazione fiscale al 110% anche senza passaggio di classe di rischio sismico.
La realizzazione di un intervento collegato al sismabonus consentirà di "trainare" gli interventi finalizzati all'installazione dell'impianto fotovoltaico e dei rispettivi sistemi di accumulo (anche nel caso in cui non si realizzi nessuno degli interventi previsti nel punto precedente "ecobonus").
La detrazione fiscale spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, se eseguita congiuntamente ad un intervento sismabonus.
Accede all'aliquota maggiorata al 110% anche il cosiddetto sismabonus acquisti (spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche).
In tutti i casi la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
È necessaria l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio che deve essere allegata, insieme al progetto degli interventi strutturali, alla SCIA o alla richiesta di Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello competente e comunque prima dell'inizio dei lavori.