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ART. 7 - Obblighi dei soci

Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nonché di ricevere le prestazioni oggetto dell'attività della Federazione. I soci sono obbligati a:

a) versare alla Federazione le quote associative nonché i contributi;

b) rimborsare le spese sostenute dalla Federazione per le prestazioni effettuate per loro conto;

c) osservare lo statuto e le delibere degli organi competenti;

d) favorire gli interessi della Federazione collaborando per il più agevole conseguimento degli scopi sociali.