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ART. 16 - Coordinatore

Il Coordinatore:

a) ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Comitato di Coordinamento;

c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi della Federazione;

d) vigila che si operi in conformità con gli scopi e interessi della Federazione;

e) cura la pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché dei bilanci che devono essere depositati presso la Segreteria della Federazione per almeno 15 (quindici) giorni.