ART. 5 - Azioni

ART. 5 - Azioni

La Federazione può compiere a livello regionale, nazionale ed internazionale, presso gli organismi istituzionali preposti, qualunque azione necessaria od utile al perseguimento dei propri scopi, anche erogando servizi a terzi. La Federazione può partecipare, anche mediante l'acquisizione di quote o azioni, all'attività di altri enti, associazioni, società, nonché promuovere la costituzione ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente. La Federazione può altresì soddisfare in relazione a quanto sopra previsto esigenze specifiche in materia di informazione ed assistenza espresse dai soci. In tal caso ove tali esigenze non rientrino nei programmi generali in corso di realizzazione, esse saranno soddisfatte previo versamento di un corrispettivo stabilito dal Comitato di Coordinamento (di cui al seguente articolo 14).