ART. 7 - Obblighi dei soci
Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nonché di ricevere le prestazioni oggetto dell'attività della Federazione. I soci sono obbligati a:
a) versare alla Federazione le quote associative nonché i contributi;
b) rimborsare le spese sostenute dalla Federazione per le prestazioni effettuate per loro conto;
c) osservare lo statuto e le delibere degli organi competenti;
d) favorire gli interessi della Federazione collaborando per il più agevole conseguimento degli scopi sociali.