ART. 19 - Durata dell'esercizio
L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Comitato di Coordinamento redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio; quello preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.