ART. 9 - Esclusione dei soci

ART. 9 - Esclusione dei soci

A ragione di gravi motivi può essere deliberata da parte dell'Assemblea dei soci l'esclusione di un socio. Il socio escluso può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera dell'Assemblea.