ART. 11 - Assemblea - convocazione e votazioni
L'Assemblea è composta dai Consiglieri degli Ordini associati. E' convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato di Coordinamento lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un Ordine associato, con lettera contenente gli argomenti dell'ordine del giorno. La riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto:
a) gli addetti stampa;
b) le personalità di rilievo del modo sociale, politico, delle professioni, ecc.
L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci a mezzo Raccomandata o altro mezzo documentabile almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella della prima. I singoli Consiglieri degli Ordini partecipanti dispongono di 1 (un) voto che può essere espresso direttamente o a mezzo delega conferita ad altro componente dell'Assemblea. Le votazioni sono nominali ed avvengono per alzata di mano. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo. Delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario dell'Assemblea che è scelto tra i partecipanti su proposta del Coordinatore ovvero del notaio. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.