ART. 16 - Coordinatore
Il Coordinatore:
a) ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Comitato di Coordinamento;
c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi della Federazione;
d) vigila che si operi in conformità con gli scopi e interessi della Federazione;
e) cura la pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché dei bilanci che devono essere depositati presso la Segreteria della Federazione per almeno 15 (quindici) giorni.