ART. 20 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento della Federazione è deliberato a norma dell'art. 13 dall'Assemblea straordinaria, la quale procede alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. L'Assemblea straordinaria delibera la destinazione del patrimonio residuo, una volta effettuato il pagamento delle passività. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione sarà devoluto dall'Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.