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ART. 15 - Comitato di Coordinamento - convocazione e deliberazioni

Il Comitato di Coordinamento:

a) Elegge, al suo interno, se non vi ha già provveduto l'assemblea, il Coordinatore, il Segretario, il Tesoriere, che restano in carica 1 (un) anno relativamente all'esercizio finanziario. Possono eventualmente essere rieletti, salvaguardando il principio di rotazione delle cariche fra gli Ordini Provinciali soci della Federazione medesima;

b) amministra la Federazione;

c) approva un Regolamento Interno che regoli attività ed organizzazione;

d) propone all'Assemblea la quota associativa annua, l'eventuale contributo ed il Regolamento Interno della Federazione;

e) redige il bilancio preventivo e consuntivo;

f) approva nell'ambito delle direttive dell'Assemblea il programma annuale dell'attività.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ogni qual volta sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Può  altresì essere convocato su motivata richiesta degli altri componenti. La convocazione è fatta mediante fax, telefax o altro mezzo documentabile, almeno 7 (sette)  giorni prima della riunione. La convocazione contiene indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione.

Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo. Ogni componente ha diritto di voto. Le delibere sono validamente assunte alla presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.