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ART. 13 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea è straordinaria quando:
a) delibera sulle modifiche statutarie; b) delibera sullo scioglimento; c) nomina il liquidatore. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta. |
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